Dopo un mese le motivazioni della sentenza Cucchi

Riprendiamo da dove eravamo rimasti.

Circa un mese fa la Suprema Corte di Cassazione aveva condannato due carabinieri “A.D. e R.D.” a 12 anni di reclusione, ritenuti i principali responsabili della morte del giovane geometra romano.

Oggi sono arrivate le motivazioni della Suprema Corte di Cassazione, per il pestaggio che è avvenuto nella caserma “Casilina” di Roma e che è stato la “causa primigenia” di una serie di “fattori sopravvenuti” che con le “negligenti omissioni da parte dei sanitari” hanno causato la morte di Stefano.

La “questione della prevedibilità dell’evento morte era senza alcun dubbio sicura”; i due Carabinieri erano consapevoli delle azioni e delle conseguenze.

Questo in poche righe senza volerci dilungare troppo è il contenuto principale delle motivazioni di sentenza, nella quale io condivido in parte. Qui si parla di “evento” e “dolo avvenuto” come previsto dall’ articolo 584 codice penale “omicidio preterintenzionale”: “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.  Ciò vuol dire che si ha  la volontà di ledere ma non di uccidere.”

E’ bene spiegare le differenze di questo avvenimento in quanto ciò che è successo in quella caserma dei carabinieri dal punto di vista o meglio da ciò che è stato riscontrato dall’autopsia e dagli evidenti lividi presentati dalle fotografie poco possono ricondurre al titolo di reato contestato.

L’omicidio preterintenzionale prevede che con un’azione volontaria si causi la morte di una persona per fattori sopravvenuti …  ebbene già qui non ci siamo. Per Stefano da parte dei carabinieri non c’è stata una sola azione, ma più azioni ovvero un pestaggio ripetuto e brutale ragion per cui il suo corpo si è presentato così pieno di lividi ed ecchimosi evidenti, senza parlare dei traumi e le rotture che il suo corpo riportava all’interno.

Spiegandolo un po’ più dettagliatamente come lo spiega il codice penale, potete andare a sfogliarlo e ragionarci che per questi due carabinieri il capo d’accusa sarebbe dovuto essere di omicidio volontario, in quanto non hanno “fatto” una sola azione ma più azioni.

Resta il fatto che noi non siamo giuristi e possiamo solo avere la libertà di pensiero esprimendolo con ragionamenti e soprattutto con convinzione andando a rivedere i dettagli di ciò che la legge dice.

Ormai arrivati alla fine, spero che Stefano e la sua famiglia possano ora restare fuori da TG e giornali in quanto dati gli anni di lotte ora meritano la pace.

Ripeto: Con Stefano, in Stefano, per Stefano!

Una rosa per te,
Stefano,
Nella speranza che tu sia felice …
Perché la tua sofferenza,
Di ieri,
Non è stata vana!

Un grande abbraccio alla sua famiglia da parte della redazione LA FENICE.

Omar P.

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Autore dell'articolo: feniceadmin